Come effettuare la valutazione del rischio rumore sui cantieri

Nel redigere il POS per ogni cantiere devi obbligatoriamente tenere conto dei contenuti minimi che deve avere il piano operativo di sicurezza e che sono indicati nel T.U.S.L. all’allegato XV al punto 3.2.

In particolare devi ottemperare obbligatoriamente alla lettera f) del punto 3.2 suddetto, cioè devi riportare per ogni cantiere, l’esito del rapporto di valutazione dei rischi da rumore.

Probabilmente ti starai chiedendo: ma devo effettuare un rilevamento fonometrico per ogni cantiere?

La risposta è: non necessariamente.

Potrai evitare di chiamare ogni volta un professionista per effettuare un rilevamento fonometrico su ogni cantiere. Infatti per l’Art. 190 titolo VIII comma 5bis del T.U.S.L. potrai stimare in fase preventiva il rumore di macchine, attrezzature e impianti facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione consultiva permanente di cui all’art. 6.

Attenzione: ciò non significa saltare a piè pari il punto in questione; dovrai, infatti, redigere in ogni caso, una relazione di valutazione del rischio rumore, redatta sulla base dei livelli standard di rumore; dovrai fare attenzione, però, a riportare la fonte documentale a cui hai fatto riferimento.

Ho previsto, per la tua impresa, un servizio di redazione del POS di elevata qualità, che potrebbe esserti molto utile. Insieme al POS ti consegnerò anche una relazione tipo di valutazione del rischio rumore, nella quale sono riportati i livelli di rumore standard di molte attrezzature, macchine e impianti utilizzati sui cantieri. Dovrai semplicemente evidenziare quelle da te utilizzate.

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Come risparmiare soldi: il DVR on line

Oggi internet offre opportunità impensabili fino a pochi anni fa.

Considera ad esempio, un lavoro di consulenza Sicurezza. Supponiamo che sia richiesta al consulente la redazione di un DVR (documento di valutazione dei rischi) conforme al decreto 81/08 e 106/09. Il consulente deve prevedere, per una piccola azienda, almeno 3-4 interventi in loco per verificare di persona tutte le attività, i mansionari, le caratteristiche delle aree di lavoro, ecc… al fine poi di redigere il documento con le misure di protezione eprevenzione, ecc

Tutto questo lavoro di raccolta dati può essere affidato direttamente ad un responsabile interno all’azienda che potrà compilare ad es. un questionario semplice ma sufficientemente dettagliato e preventivamente inviato a mezzo mail dal consulente.

In tal modo il consulente e quindi l’azienda risparmierà non solo sulle spese di viaggio, ma anche sul tempo (in genere la consulenza è pagata in base al numero di giornate lavorative previste).

Questa riduzione dei costi di spostamento, insieme alla riduzione dei tempi, produrrà un abbattimento dei costi di consulenza per la redazione del DVR.

Il vantaggio per l’azienda è anche quello di potersi avvalere, ad esempio, di un consulente ritenuto professionalmente affidabile e preparato ma magari geograficamente troppo lontano dalla propria sede per poter erogare una consulenza tradizionale a prezzo di mercato (in tal caso i costi di spostamento inciderebbero notevolmente sull’onorario finale e quindi la consulenza risulterebbe antieconomica).

In definitiva i vantaggi per le aziende si traducono in:
1) abbattimento dei costi di consulenza;
2) scelta del consulente sulla base del curriculum, dell’esperienza relativa al settore e in base ai feedback degli altri imprenditori, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

Ho previsto per la tua impresa un servizio di redazione del DVR che potrebbe esserti molto utile.

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Chi deve redigere il POS e come va trasmesso

26 febbraio 2010 1 commento
Abbiamo visto in un mio post precedente in quali casi è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza in cantiere.

Vediamo ora a chi e come deve essere trasmesso.

Prima di occuparci di questo devi sapere che il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici; in pratica anche l’impresa che opera in subappalto è tenuta a redigere un proprio POS.

Se operi come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, devi trasmettere il tuo POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che tu lo trasmetta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere.

Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del tuo POS con il suo.

L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.S.L.).

Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione.

Avrai capito a questo punto, che se ritardi la consegna del tuo POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.

E’ importante ancora che tu sappia che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il tuo POS.

Quindi se vuoi entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, devi compilare il piano con la massima cura per evitare che il coordinatore possa richiederti delle modifiche o integrazioni al POS che hai già presentato con conseguenti ed inevitabili perdite di tempo.

Ho previsto per la tua impresa un servizio di redazione del POS che potrebbe esserti molto utile.

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In quali casi è obbligatorio redigere il POS

25 febbraio 2010 2 commenti

Molto spesso gli imprenditori mi chiedono se devono redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche:

– per i cantieri privati;
– se non è stato designato il coordinatore per la sicurezza;
– in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Ebbene devi sapere che se la tua azienda/impresa apre dei cantieri, deve rispettare 2 norme di legge:

– Il codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006);
– Il Testo Unico titolo IV (D. Lgs. 81/08 e 106/09).

Il codice dei contratti (che disciplina tutto il settore dei lavori pubblici) ti obbliga a redigere il POSentro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Il Testo Unico (T.U.S.L.) obbliga a redigere il POS tutte le imprese (anche quelle familiari e con meno di 10 addetti) operanti in cantieri sia di opere pubbliche e che private (D. lgs. 81/08 e 106/09 Art. 96 comma 1 lettera g).

In definitiva devi redigere obbligatoriamente il POS per tutti i cantieri edili o di genio civile (pubblici e privati), anche se la tua impresa è a carattere familiare, anche se hai meno di 10 dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

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Come autocertificare la valutazione del rischio per le piccole imprese

Avrai letto sul Testo unico o ti avranno detto che se la tua impresa/azienda ha meno di 10 dipendenti puoi, al momento, autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio.

Ma è vero?

E’ senz’altro vero ma ti avviso che ci sono 4 punti che devi avere ben chiari se non vuoi che ti comminino sanzioni anche in presenza di autocertificazione:

1) Innanzi tutto non puoi ricorrere all’autocertificazione anche se hai meno di 10 dipendenti, se hai una delle seguenti attività (solo a titolo di esempio):

– centrale termoelettrica;
– azienda che tratta sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all. I del Dlgs 1999/334 e s.m.i.;
– deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;

2) Devi sapere che autocertificare non significa non effettuare la valutazione del rischio! Ma solo che, entro una data scadenza, potrai non mettere formalmente su carta (ad es. con un documento di valutazione del rischio) le metodologie e i risultati della valutazione. Ma la valutazione deve comunque essere effettuata!

3) L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione del rischio potrà essere valida solo entro e non oltre il 30 giugno 2012!

4) Addirittura il Testo Unico della sicurezza prevede una scadenza ancora più vicina: quella del 31 dicembre 2010 entro la quale la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (T.U. Art. 6 comma 8 lettera f).

Ma allora come mi devo comportare?

Se hai meno di 10 dipendenti, la valutazione dei rischi deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010 secondo le procedure standardizzate (sempre che vengano elaborate).

Nel caso in cui le procedure non vengano elaborate dalla commissione, l’autocertificazione avrà valore sino alla data che ti ho già anticipato, quella del 30 giugno 2012, dopodichè dovrai redigere un documento di valutazione dei rischii.

Di fatto, anche se rientri  nei casi previsti dalla legge, ti conviene comunque redigere un documento di valutazione dei rischi, perché in caso di contenzioso, un documento di VDR ben circostanziato, ti può mettere nella condizione di dimostrare fattivamente le attività di prevenzione e protezione adottate.

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Come revisionare il documento di valutazione dei rischi

Da qualche tempo il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/08) è stato modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09.

A tal proposito è necessario effettuare alcune modifiche (oltre quelle di aggiornamento usuali) ai documenti della sicurezza (documento di valutazione dei rischi, piano di miglioramento, piano di emergenza e di evacuazione).

In particolare, a solo titolo di esempio (non esaustivo) occorre aggiornare e verificare:
1) il documento di valutazione dei rischi (DVR) il Piano di Miglioramento (PM) ed il Piano di emergenza e di evacuazione (PEE) ai riferimenti normativi del nuovo D. lgs. 106/09;

In caso di variazioni di personale, mansioni, attrezzature, occorre ancora revisionare:
2) i mansionari nei documenti suddetti;
3) nel DVR i riferimenti a macchinari/attrezzature nuove o modificate;
4) è necessario rivalutare i rischi nel DVR per cambio mansioni o gruppi omogenei di lavoratori;
5) occorre effettuare informazione periodica sui vecchi lavoratori e formazione ed informazione sui nuovi.

Inoltre:
6) è necessario verificare il grado di implementazione delle azioni correttive nel PM;
7) eventualmente aggiornare il PM e revisionare il PEE in caso, ad es. di modifiche vie di fuga, cambio posizione estintori, ecc…;

Eventualiincongruenze tra la realtà aziendale e quanto riportato sui documenti (es. DVR) e/o l’inadeguatezza della documentazione e della informazione/formazione dei lavoratori sono sanzionate dagli organi competenti.

Il nostro studio è a disposizione per effettuare una revisione della documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, a costi competitivi; puoi contattarci  e richiedere una consulenza per preparare il DVR.

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